Locazioni industriali.

Capannoni e magazzini in affitto

Come Doss Trento snc, e prima ancora con le aziende che abbiamo cresciuto negli anni, operiamo da decenni in Trentino Alto Adige e oltre.
Conosciamo il territorio e il suo tessuto commerciale e industriale.
Abbiamo maturato nel corso degli anni un’esperienza specifica nell’offerta di locazione di immobili industriali.

Oggi offriamo ai nostri clienti

  • Un servizio personalizzato di locazione degli immobili di nostra proprietà, con un notevole risparmio sui costi di intermediazione

  • Un servizio di intermediazione per immobili industriali (capannoni e magazzini) da affittare

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Il contratto di locazione industriale: come funziona

All’affitto di un capannone industriale si procede tramite l’utilizzo dello strumento giuridico del contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo.
“La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo” (articolo 1571 del codice civile).

Contratto di affitto

Il contratto di affitto di un capannone industriale o di un magazzino deve contenere le seguenti indicazioni:

  • La data di stipula del contratto, che deve essere registrato entro un termine stabilito a partire da tale data e il contratto ha una durata predeterminata e rinnovabile

  • L’individuazione precisa delle parti del contratto che assumono la qualità di conduttore e locatore

  • I dati identificativi del capannone oggetto della locazione (l’indirizzo, i dati catastali, i locali i servizi e le pertinenze di cui si compone, l’utilizzo cui è destinato e che costituisce causa della locazione)

  • L’ammontare del canone di locazione e le modalità di pagamento;

  • La durata del contratto (“non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali…” art. 27 legge 392/1978).

Il rinnovo del contratto di affitto di un capannone industriale è tacito ogni 6 anni. Il rinnovo non avviene se una delle parti manifesta espressamente di voler dare disdetta con raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto. Tali condizioni vengono indicate nel contratto.

Il recesso dal contratto di locazione di un immobile commercialeè regolato dagli ultimi due commi dell’articolo 27 della legge 392/1978. Tali disposizioni stabiliscono che:

“È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.

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